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Copyright
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- Publié le mercredi 17 octobre 2012 12:57
La legge sul Diritto d’autore tutela dal plagio diverse categorie di opere creative. La legge protegge il modo in cui l’opera si esprime. Il titolare dei diritti è il creatore. Nel caso in cui l’opera è frutto di un contratto di lavoro, l’autore è titolare dei diritti morali, mentre i diritti patrimoniali spettano al datore di lavoro.
L’autore di un sito internet gode della stessa tutela prevista dalla legge sul diritto d’autore, in base all’art.1 l.a.. Numerosi sono i problemi che tutt’oggi si riscontrano per la tutelabilità dei siti quale lavori unitari, creativi, rispetto a quelli ottenuti dalla somma delle varie componenti. Pur non essendovi limpidezza a riguardo, si può affermare che l’imitazione servile di una pagina web può considerarsi un’ipotesi di concorrenza sleale, mentre se ricorrono i presupposti di legge, il sito può essere tutelato nel suo complesso anche come struttura.
Va tenuto presente che viene tutelata non l’idea ma il modo concreto in cui lo si è realizzato.
Il marchio è il segno distintivo con cui l’impresa presenta i prodotti o i servizi sul mercato. La prima regolamentazione può essere rinvenuta nel r.d. n. 929 del 1942 detta anche legge “marchi”. Successive modificazioni hanno portato alla disciplina definitiva generale, contenuta nel codice della proprietà industriale. Il marchio quindi è un segno che consente ai consumatori di identificare un prodotto, di riscontrare la presenza di determinate caratteristiche tipologiche e quindi di veicolare le scelte del consumatore.
La disciplina del Marchio e la sua tutela acquistano una complessità specifica nell’ambito dell’e-commerce. Il commercio virtuale richiede che il consumatore possa fare affidamento sulla natura di un marchio, che costituisce l’unico reale e tangibile segno distintivo di un prodotto virtuale. Nell’e-commerce in particolare, quindi, dalla capacità di comunicazione del marchio e dalla sua credibilità dipende la scelta di acquisto.